Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 Testo vigente dopo
la conversione in legge del DL 354/03, convertito con
modifiche dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45
Codice in materia di protezione dei dati
personali
(GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord. n. 123 - Testo
in vigore dal 1-1-2004)
INDICE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio
2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002); VISTA la
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali; VISTA la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati; VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della sita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche; VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003; SENTITO il
Garante per la protezione dei dati
personali; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003; SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Diritto alla protezione dei
dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art. 2 (Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
"codice", garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 (Principio di necessità nel
trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per: a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati; b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale; c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati
sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale; f) "titolare", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali; h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile; i) "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o
identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento; p) "banca di dati",
qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti; q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per: a) "comunicazione elettronica", ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile; b) "chiamata", la
connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale; c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri
mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le
reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato; d) "rete pubblica di
comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico; e) "servizio di comunicazione elettronica",
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti
previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002; f) "abbonato", qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi
persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi
dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il
servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o
della relativa fatturazione; m) "posta elettronica",
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì,
per: a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31; b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento; c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure
per la verifica anche indiretta dell'identità; d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave",
componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica; f) "profilo di autorizzazione",
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme
degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per: a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze
del passato; b) "scopi statistici", le finalità di
indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di
studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5 (Oggetto ed ambito di
applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare
del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei
dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6 (Disciplina del
trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei
diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati
con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti
di dati personali sono effettuati: a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio; b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria
e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l'esercizio del
diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai
sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere
a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di
cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del
titolare del trattamento.
Art. 9 (Modalità di
esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione
di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega
copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 (Riscontro
all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare: a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o
degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi
la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma
1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i
parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque
superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI
CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalità del trattamento e
requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono: a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza; b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 (Codici di deontologia e di
buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei
codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati
per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei
modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i
dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14 (Definizione di profili e
della personalità dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 (Danni cagionati per
effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in
caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 (Cessazione del
trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti
ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti; c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti
ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti.
Art. 17 (Trattamento che presenta
rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1
sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti
i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico
ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista
da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di
tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico
a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su
schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi
di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al
trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e
4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati
e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti
di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di
cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è documentato
per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 (Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale; g) con esclusione
della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate
o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato; h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa
nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25 (Divieti di comunicazione e
diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di
dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a)
dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità
di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai
relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione
del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre
che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13; b) quando il trattamento è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
Art. 27 (Garanzie per i dati
giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del
trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o
l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29 (Responsabile del
trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal
titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
e delle proprie istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del
trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.
Titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I MISURE DI SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di
sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Art. 32 (Particolari
titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma
di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza
di cui all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel
presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti
elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime: a) autenticazione informatica; b) adozione
di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione; d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici; f)
adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza; h) adozione di
tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari.
Art. 35 (Trattamenti senza
l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime: a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative; b) previsione di procedure per
un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti; c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36 (Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni
e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI ADEMPIMENTI
Art. 37 (Notificazione del
trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o
dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari
per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione
di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a
rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti; e) dati sensibili registrati in banche di
dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie; f) dati registrati in apposite banche di
dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà dell'interessato, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma
1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche
quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in
un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del
registro possono essere trattate per esclusive finalità
di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 38 (Modalità di
notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola
volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della
durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se
è trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da
questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del
ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello
per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base
alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema
per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37
fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Art. 39 (Obblighi di
comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze: a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione; b) trattamento di
dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o
lettera raccomandata.
Art. 40 (Autorizzazioni
generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41 (Richieste di
autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra
nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un
trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante
può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono
essere applicate in modo tale da restringere o vietare
la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il
proprio consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta; b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato; c) è necessario per la salvaguardia
di un interesse pubblico rilevante individuato con legge
o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli articoli 20 e 21; d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) è
necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale; f) è effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia; g) è necessario,
in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati; h) il trattamento concerne
dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato: a) individuate dal
Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto; b) individuate con le decisioni previste
dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 (Trasferimenti
vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito
dei dati non assicura un livello di tutela delle persone
adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI
SETTORI
TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 46 (Titolari dei
trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi
di autogoverno e il Ministero della giustizia sono
titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più
uffici o titolart. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi di
autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di
giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, presso il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e
16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45; b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza
sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata
la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48 (Banche di dati di uffici
giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine
gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49 (Disposizioni di
attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro
di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione
dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
CAPO II MINORI
Art. 50 (Notizie o immagini
relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento
a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale.
CAPO III INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di
estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 (Dati identificativi degli
interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in
calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La
medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del
deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria
o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la
seguente annotazione, recante l'indicazione degli
estremi del presente articolo: "In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di
sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche,
è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
734-bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde
sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso
di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è
ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI
POLIZIA
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 53 (Ambito applicativo e
titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice: a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54 (Modalità di trattamento e
flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza
o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento
dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono
adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non
eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e
del casellario dei carichi pendenti del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche
di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità
di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di
strumenti elettronici, mediante annotazioni o
integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55 (Particolari
tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56 (Tutela
dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4
e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia. Art. 57 (Disposizioni di
attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni
dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità
sono individuate con particolare riguardo: a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i
trattamenti effettuati per finalità di analisi; b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati; c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non
richiedono il loro utilizzo; d) all'individuazione di
specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il
loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad
altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un
diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge; f) all'uso di particolari tecniche di
elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 58 (Disposizioni
applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6,
11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle
indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59 (Accesso a documenti
amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina
si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61 (Utilizzazione di dati
pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l'associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice
i dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta
della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE
ELETTORALI
Art. 62 (Dati sensibili e
giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e
dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle
liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 (Consultazione di
atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
CAPO IV FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione
e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di
rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è
ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili: a) al rilascio
e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari; b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere
umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge
in materia di politiche migratorie; c) in relazione
agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti
di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154,
comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65 (Diritti politici e
pubblicità dell'attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di: a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonché di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari; b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per
le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa
regolarità; b) le richieste di referendum, le
relative consultazioni e la verifica delle relative
regolarità; c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi; d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici; e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili: a) per la redazione di verbali e
resoconti dell'attività di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una
funzione di controllo, di indirizzo politico o di
sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le
finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 66 (Materia tributaria e
doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi,
in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni
e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la
cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla
adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei
rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventano e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri
immobiliart.
Art. 67 (Attività di controllo e
ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di: a)
verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti; b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi
ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68 (Benefici economici ed
abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed
informazioni previste dalla normativa antimafia; b)
alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive; c) alla corresponsione delle pensioni di
guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento
di benefici connessi all'invalidità civile; e) alla
concessione di contributi in materia di formazione
professionale; f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti
dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti; g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei
soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza
delle attività indicate nel presente articolo, in
conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attività medesime, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed
enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i
profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici
anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e
premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70 (Volontariato e obiezione
di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti
pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse
pubblico le finalità di applicazione della legge 8
luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge
in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71 (Attività sanzionatorie e
di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità: a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il
diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72 (Rapporti con enti di
culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73 (Altre finalità in ambito
amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità socio-assistenziali, con particolare
riferimento a: a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare; b) interventi anche
di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o
non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi
di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto; c) assistenza nei
confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale; e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di
barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità: a) di gestione di asili
nido; b) concernenti la gestione di mense scolastiche
o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico; c) ricreative o di promozione della
cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico; d) di assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica; e)
relative alla leva militare; f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi
di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e
difesa del suolo; g) degli uffici per le relazioni
con il pubblico; h) in materia di protezione
civile; i) di supporto al collocamento e
all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di
centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e
locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e
accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per
la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su
veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad
individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica
interessata sono riportati sui contrassegni con modalità
che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o
necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo
di esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,
n. 250.
TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 75 (Ambito
applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Art. 76 (Esercenti professioni
sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di
un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute: a) con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato; b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se
la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o
la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere
prestato con le modalità semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del
Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO II MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E
CONSENSO
Art. 77 (Casi di
semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell'articolo 76; c) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili: a) dagli organismi sanitari
pubblici; b) dagli altri organismi privati e dagli
esercenti le professioni sanitarie; c) dagli altri
soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78 (Informativa del medico di
medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale
da rendere agevolmente comprensibili gli elementi
indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il
complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a
tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo
interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati
personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso
carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati
anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato
dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che: a) sostituisce temporaneamente il
medico o il pediatra; b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del
pediatra; c) può trattare lecitamente i dati
nell'ambito di un'attività professionale prestata in
forma associata; d) fornisce farmaci
prescritti; e) comunica dati personali al medico o
pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo
evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati: a) per scopi scientifici, anche di
ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente; b) nell'ambito della teleassistenza o
telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi
all'interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Art. 79 (Informativa da parte di
organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le
strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso
con modalità uniformi e tali da permettere una verifica
al riguardo da parte di altri reparti ed unità che,
anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e
81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di
dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in
applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai
soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80 (Informativa da parte di
altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa
per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a
fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l'interessato e presso terzi, i
competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e
sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con
appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per
quanto riguarda attività amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli
interessati.
Art. 81 (Prestazione del
consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da
uno o più soggetti e all'informativa all'interessato,
nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce
l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo
78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82 (Emergenze e tutela della
salute e dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire o
incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed
irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini
della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83 (Altre misure per il
rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in
relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa; b) l'istituzione di
appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere; c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi,
avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle
modalità o dai locali prescelti; e) il rispetto della
dignità dell'interessato in occasione della prestazione
medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati; f) la previsione di opportuni accorgimenti
volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso; g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione
degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volontà; h) la
messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare
stato di salute; i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non
si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare
per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi
dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al contesto
nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del
Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attività: a)
attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo
e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza
sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria; d) attività certificatorie; e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione; f) le attività amministrative
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché
alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione,
gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo
76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa
presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei
dati di volta in volta trattati.
Art. 86 (Altre finalità di
rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative
alle attività amministrative correlate all'applicazione
della disciplina in materia di: a) tutela sociale
della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope,
con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative
previste; c) assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap ed
assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché
interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale,
l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla
famiglia del portatore di handicap, nonché il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge; 3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli
enti e delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma
4.
CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87 (Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto
delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali
relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della
sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle
zone del modello predisposte per l'indicazione delle
generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da
consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato
dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato
nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di
ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive
finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88 (Medicinali non a carico
del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti
a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare
le generalità dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità,
per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale
modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89 (Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono
il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non
ne richiede l'utilizzo.
CAPO V DATI GENETICI
Art. 90 (Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito
il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche
gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai
sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese
che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo
trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge
6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente
sia nei confronti di terzi.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91 (Dati trattati mediante
carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o
trattati mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di
misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art. 92 (Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità
dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente
da quelli eventualmente riguardanti altri interessati,
ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio
di copia della cartella e dell'acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in
parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità: a) di far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito
da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano,
altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la
cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta
di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94 (Banche di dati, registri e
schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi
o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso: a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308; b)
la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e
sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del
Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002; c) il registro nazionale delle malattie rare di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità
in data 18 maggio 2001, n. 279; d) i registri dei
donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52; e) gli schedari dei
donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI ISTRUZIONE
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 95 (Dati sensibili e
giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96 (Trattamento di dati
relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione
e l'inserimento professionale, anche all'estero, le
scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI,
STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 97 (Ambito
applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici.
Art. 98 (Finalità di rilevante
interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici: a) per
scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice; b) che fanno
parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni; c) per scopi
scientifici.
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e
durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati
in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici
possono comunque essere conservati o ceduti ad altro
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100 (Dati relativi ad
attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti
di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e
tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi
per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non
costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101 (Modalità di
trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non
possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati
per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I
dati personali diffusi possono essere utilizzati solo
per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi
quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi
storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di
cui al comma 1 individua, in particolare: a) le
regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica; b) le
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e
la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati; c) le
modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 (Consultazione di
documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici
e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice.
CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O
SCIENTIFICI
Art. 104 (Ambito applicativo e
dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo,
in relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle
conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105 (Modalità di
trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
nè per trattamenti di dati per scopi di altra
natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere
chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei
modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del
presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai
codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici
o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando
richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106 (Codici di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati,
tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla
base di analoghe garanzie, in particolare: a) i
presupposti e i procedimenti per documentare e
verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti
dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici; b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le
connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti
anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di
dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza
e alle modalità per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa; c) l'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico; d) le
garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di
prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni; e) modalità semplificate per la
prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati sensibili; f) le regole di
correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato; g)
le misure da adottare per favorire il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44, comma 1, lettera a); h) l'impegno
al rispetto di regole di condotta degli incaricati che
non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e
fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108 (Sistema statistico
nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel
programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i
dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i
flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le
modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale
della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110 (Ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario
quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è
possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato
ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni
non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 111 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati
al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di
lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione
di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112 (Finalità di rilevante
interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici
di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che
non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di
cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli effettuati al fine di: a) applicare la
normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie
protette; b) garantire le pari opportunità; c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento
di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi
connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali; e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale; f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e
agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati
specificamente; g) svolgere attività dirette
all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo
di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro; i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe
dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere
l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici; o) valutare la qualità dei servizi resi e
dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n)
ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI
PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113 (Raccolta di dati e
pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E
TELELAVORO
Art. 114 (Controllo a
distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a
domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del
telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA
SOCIALE
Art. 116 (Conoscibilità di dati su
mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale,
nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti
le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED
ASSICURATIVO
CAPO I SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117 (Affidabilità e
puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui
sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte
degli interessati, individuando anche specifiche
modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118 (Informazioni
commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
Art. 119 (Dati relativi al
comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri
ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120 (Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita
per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le
modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da
parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di
cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma
5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121 (Servizi
interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di
comunicazioni.
Art. 122 (Informazioni raccolte
nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso
di una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o
per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133
individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati
scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per
il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei
riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e
la durata del trattamento.
Art. 123 (Dati relativi al
traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati
ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o
resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della
trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o
per la pretesa del pagamento, per un periodo non
superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati
di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi
a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i
dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13
il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al
traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni e che si occupano della fatturazione o
della gestione del traffico, di analisi per conto di
clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attività e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124 (Fatturazione
dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente
ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte
prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa
alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i
servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le
comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono
evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri
completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità
delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125 (Identificazione della
linea)
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per
linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una
funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali
Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126 (Dati relativi
all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli
abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e
per la durata necessari per la fornitura del servizio a
valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il
consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un
terzo per la prestazione del servizio a valore
aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio
consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,
sono la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a
valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a
valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127 (Chiamate di disturbo e
di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono
essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti
per garantire, linea per linea, l'inefficacia della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante,
nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da
parte dei servizi abilitati in base alla legge a
ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128 (Trasferimento automatico
della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter
bloccare il trasferimento automatico delle chiamate
verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129 (Elenchi di
abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in
cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati già raccolti prima della data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al
principio della massima semplificazione delle modalità
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130 (Comunicazioni
indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalità ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della
vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi
in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni
per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità
del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso
il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui
all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131 (Informazioni ad abbonati
e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato
e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto
delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse
presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso
della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte
di altri soggetti.
Art. 132 (Conservazione di dati
di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per
finalità di accertamento e repressione dei
reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive
finalità di accertamento e repressione dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
giudice su istanza del pubblico ministero o del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al
proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo
391-quater del codice di procedura penale, ferme
restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2,
lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma
1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con
decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti
indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei
delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell’interessato
prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche
a: a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato b); b)
disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma
1; c) individuare le modalità di trattamento dei dati
da parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 4 e all'articolo 7; d) indicare le
modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati,
decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per
assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso
informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno
rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai
fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il
livello di sicurezza assicurato.
CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di
immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento
e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceità e la correttezza anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE
PRIVATA
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 135 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o
da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA
ED ARTISTICA
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 136 (Finalità giornalistiche
e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità; b) effettuato
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137 (Disposizioni
applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice
relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista
dall'articolo 26; b) alle garanzie previste
dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è
effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati
per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i
limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di
cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati
personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138 (Segreto
professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139 (Codice di deontologia
relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che
prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di
cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al
codice di deontologia che non sono adottati dal
Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci
sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 ,
lettera c).
TITOLO XIII MARKETING DIRETTO
CAPO I PROFILI GENERAL
Art. 140 (Codice di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone
il consenso dell'interessato, forme semplificate per
manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 141 (Forme di tutela)
1. L'interessato può rivolgersi al Garante: a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo 142, per rappresentare una violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento di
dati personali; b) mediante segnalazione, se non è
possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima; c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142 (Proposizione dei
reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto
possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su
cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove
conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da
associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante
senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato
la documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il
reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce
la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143 (Procedimento per i
reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo
non è manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento: a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c),
può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure
opportune o necessarie per rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il
blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla
lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati; d) può vietare
in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone
in contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Art. 144 (Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono
essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di
cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA
GIURISDIZIONALE
Art. 145 (Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata
già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146 (Interpello
preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo
oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare
o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal
suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il
responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In
tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147 (Presentazione del
ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e
indica: a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7; b) la data della
richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima; c) gli elementi posti a
fondamento della domanda; d) il provvedimento
richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini
del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal
procuratore speciale e reca in allegato: a) la copia
della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1; b) l'eventuale
procura; c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione
utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di
un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o
al procuratore speciale mediante posta elettronica,
telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa
sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in
conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è
trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma
2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Art. 148 (Inammissibilità del
ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile: a) se proviene da
un soggetto non legittimato; b) in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145
e 146; c) se difetta di taluno degli elementi
indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del
comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale
caso, il ricorso si considera presentato al momento in
cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149 (Procedimento relativo al
ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal
suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non
luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma
1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione
del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie
e documenti, nonché della data in cui tali soggetti
possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la
domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a
seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento
che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di
cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente
complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150,
comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1
agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il
decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il
pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non
preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 . Art. 150 (Provvedimenti a
seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata
nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle
parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese
e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche
in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio,
adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli
atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l'ammontare delle spese e
dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata
nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle
parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese
e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche
in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio,
adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli
atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se
sorgono difficoltà o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l'ammontare delle spese e
dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151 (Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso
ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo
152.
CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152 (Autorità giudiziaria
ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro
mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1
l'azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del
Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il
giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono
gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno
grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre
parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione intercorrono non meno di
trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari
e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella
stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura
del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta
giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda,
in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e
pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il
ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
TITOLO II L'AUTORITÀ
CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Art. 153 (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
Garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Eleggono altresì un vice presidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per più di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di
ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di
cui all'articolo 156.
Art. 154 (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio
e in conformità al presente codice, ha il compito
di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione; b) esaminare i reclami e le segnalazioni
e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o
dalle associazioni che li rappresentano; c)
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143; d) vietare anche d'ufficio, in
tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto
dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici
ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139; f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei
casi previsti; h) curare la conoscenza tra il
pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei
dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il
registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37; m) predisporre
annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1,
la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare: a) dalla
legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione; b) dalla
legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); c) dal
regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale; d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del
Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e
per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino; e) nel capitolo IV della convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai
fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità
amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche
invitare rappresentanti di un'altra autorità a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato
alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155 (Principi
applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le
disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156 (Ruolo organico e
personale)
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce: a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui all'articolo 154; b) l'ordinamento delle
carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall'articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la
ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico
del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per
gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6,
e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico
del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la
contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già
versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità
di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in
base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per
non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157 (Richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al titolare, al responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti.
Art. 158 (Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati,
archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da
personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è
documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159 (Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o
per via telematica. Degli accertamenti è redatto
sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli
accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in
tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con
il provvedimento che definisce il procedimento, che per
questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare
o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a
quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato,
agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di
autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore
sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche
con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di
cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158
possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la
disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 160 (Particolari
accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei
titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso
un riscontro circa il relativo esito, se ciò non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando
risulta necessario in ragione della specificità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto
di Stato il componente designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al
presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono
differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di
atti, documenti e provvedimenti nel procedimento
giudiziario basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III SANZIONI
CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161 (Omessa o inidonea
informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o
giudiziari o di trattamenti che presentano rischi
specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162 (Altre
fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila
euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o
per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Art. 164 (Omessa informazione o
esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da quattromila
euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165 (Pubblicazione del
provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 166 (Procedimento di
applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo e
all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II ILLECITI PENALI
Art. 167 (Trattamento illecito di
dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto
mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168 (Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo
37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o
nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 (Misure di
sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure minime previste dall'articolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila
euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento
o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del
reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli
articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma
1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
Art. 171 (Altre
fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di
cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172 (Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal
presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173 (Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata: a) il comma 2 dell'articolo 9 è
sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo
2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui
al comma 1."; b) il comma 2 dell'articolo 10 è
soppresso; c) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "11. 1. L'autorità di controllo di cui
all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita
il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel
medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla base degli elementi forniti
dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni."; d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174 (Notifiche di atti e
vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di
procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a
"destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue
la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di
procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile,
dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono
inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma,
se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio
nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è
notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la
consegna alla persona alla quale è diretta."; b)
nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di
procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di
procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità"
sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di
tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di
procedura civile le parole: "del debitore," sono
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a
chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il
seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e
documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonché a
comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma
3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per
intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate
nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di
notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione
e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto."; b) dopo il comma 5 è aggiunto
il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed
ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta
chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di
procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del
plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma
3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto."; b) all'articolo 8, secondo comma,
secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale
rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art. 175 (Forze di
polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento
delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di
attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è
oggetto di comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia,
dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza
l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede
di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza,
completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo
11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale
si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a
conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi.".
Art. 176 (Soggetti
pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti
informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei
casi di accesso a dati personali da parte della persona
cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile
e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.
39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente
normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177 (Disciplina anagrafica,
dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione
della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato
civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce,
oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di
una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi
settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178 (Disposizioni in materia
sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio
sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite
le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135,
in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché
della relativa dignità."; b) nel comma 2, le parole:
"decreto del Ministro della sanità" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine,
il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro
della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia
di importazione di medicinali registrati all'estero,
sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le
parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente
al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179 (Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339,
sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della
sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e
"8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di
contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, è inserito il
seguente: "Articolo 107-bis.Trattamento di dati
personali per scopi storici - 1. I documenti per i quali
è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e
non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti
presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai
documenti è allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi
abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può
essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o
dell'identità personale degli interessati e i dati non
siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180 (Misure di
sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli
da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che,
per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto
o in parte l'immediata applicazione delle misure minime
di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta
ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche
sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più
tardi entro un anno dall'entrata in vigore del
codice.
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice: a) l'identificazione con atto di
natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai
sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre
2004; b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera
a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il
30 giugno 2004; c) le notificazioni previste
dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004; d) le comunicazioni previste dall'articolo 39
sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) le
modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre
2004; f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal
1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore
fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito
al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo
52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di
cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171.
Art. 182 (Ufficio del
Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004,
il Garante: a) può individuare i presupposti per
l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle
rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo
o equiparato alla data di pubblicazione del presente
codice; b) può prevedere riserve di posti nei
concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale
non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante
che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
CAPO III ABROGAZIONI
Art. 183 (Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati: a) la legge 31 dicembre 1996,
n. 675; b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; c) il
decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; d) il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255; e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135; f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171; g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n.
389; h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
51; i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135; l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e
12; m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282; n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467; o) il decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono o restano, altresì, abrogati: a) l'art.
5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare; b)
l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152; c)
l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo; d) l'articolo
16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto; e) l'art. 2,
comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero; f) l'articolo
2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati
sinistri in ambito assicurativo; g) l'articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico; h)
l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi
a studenti; i) l'articolo 8, quarto comma, e
l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le
disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura
indicata dal medesimo codice.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 184 (Attuazione di direttive
europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno
attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni
fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31
dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate
dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185 (Allegazione dei codici
di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi
degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente
codice.
Art. 186 (Entrata in
vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano
in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150,
comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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