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 D.P.R. 459/96, D.P.R. 547/55, Manuale di uso e manutenzione,  marcatura CE, asseverazione macchine, direttiva macchine, sicurezza macchine, protezioni macchine, fascicolo tecnico, rilevazione dei rischi macchine, rilevazione rischi residui macchine

 D.P.R. 459/96, D.P.R. 547/55, Manuale di uso e manutenzione,  marcatura CE, asseverazione macchine, direttiva macchine, sicurezza macchine, protezioni macchine, fascicolo tecnico, rilevazione dei rischi macchine, rilevazione rischi residui macchine

Marcatura CE
Asseverazione normativa macchine usate

Direttiva macchine (DPR 459/96)

DPR 459/96 (Testo Direttiva Macchine)


Con la pubblicazione del DPR n. 459, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche in Italia è stata recepita la Direttiva Macchine.

L’importanza di tale decreto è notevole e per la vastità del campo di applicazione della direttiva, e perché gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori sia gli utilizzatori delle macchine.

La direttiva, si riferisce sia alle macchine e componenti già immessi sul mercato sia a quelli messi in servizio dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e cioè il 21 settembre 1996. Per immissione sul mercato si intende "la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o impiego". Sono considerati immessi sul mercato anche le macchine o i componenti di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Viene per esempio considerata immissione sul mercato:

    • la cessione dal costruttore al grossista/rivenditore;
    • la vendita finale all’utente;
    • il noleggio;
    • la locazione finanziaria.
    • la concessione in uso, anche gratuita;

Viene considerata altresì messa in servizio la prima utilizzazione sul territorio dell’Unione europea oppure l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Pertanto la direttiva si applica anche alle macchine e componenti di sicurezza usati, cioè già messi in servizio alla data del 21 settembre 1996 se dopo tale data hanno subito modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione oppure hanno subito variazioni non previste direttamente dal costruttore. In questi casi il proprietario della macchina o chi reimmette la macchina sul mercato diventa il costruttore della stessa con tutti gli oneri.

Per quanto riguarda la procedura di certificazione la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'Allegato IV della direttiva le macchine ritenute più pericolose e quindi soggette all'intervento di un Organismo Notificato, ovvero di un ente riconosciuto, con decreto ministeriale, e dotato di quei requisiti di competenza tecnica e di imparzialitŕ che devono essere posseduti da una parte terza. In particolare, mentre per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV e comprese nel campo di applicazione della direttiva è sufficiente una dichiarazione di conformità del costruttore, che dovrà allestire un fascicolo tecnico in cui descrive come ha soddisfatto i requisiti essenziali della direttiva, per le macchine comprese nell'allegato IV il costruttore deve sottoporre la macchina all'esame di un Organismo Notificato.

Per ogni macchina deve essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione. Tale documento, o meglio raccolta di documenti, deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione.

Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore, o suo mandatario nell’Unione europea, deve attestare la conformità della macchina o del componente a quanto stabilito dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a seconda se si tratta di un componente di sicurezza o una macchina, se la macchina deve essere installata in un’altra macchina ed infine se la macchina rientra o meno tra quelle dell’allegato IV.

Infine per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte le altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la Direttiva EMC e la Direttiva Bassa Tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano recipienti in pressione e così via.

 

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

Gli obblighi del costruttore di una macchina si possono riassumere nel:

    • Predisporre il fascicolo tecnico che dovrà contenere i documenti indicati nell'Allegato V della DM;
    • Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l'Allegato II.A della DM;
    • Apporre la marcatura CE sulla macchina ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato I della DM.

L’inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente è causa di un grave danno economico per le Aziende che vedono ridotta la loro capacità produttiva e subiscono le sanzioni stabilite da una normativa in continua evoluzione a cui č obbligatorio adeguarsi.

 

IL NOSTRO SERVIZIO

La nostra Società si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza fornendo alle Aziende il necessario supporto tecnico per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa..

Il nostro intervento potrà essere articolato in uno o più dei seguenti punti:

  • Eseguire un esame preliminare dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti o nuove macchine verificando e la rispondenza alla normativa vigente, e che già nella fase progettuale siano previste tutte le misure di sicurezza necessarie;
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine già prodotte dall’Azienda al fine di stabilire se le stesse sono rispondenti alla normativa vigente e fornire le indicazioni per la messa anorma e in sicurezza delle macchine;
  • Effettuare la rilevazione e la valutazione dei rischi della macchina;
  • Effettuare e redigere la documentazione per il rischio residuo della macchina;
  • Individuare i dispositivi di protezione individuali da utilizzare da parte dell'operatotre;
  • Redigere il Manuale d'uso e manutenzione della macchina;
  • Individuare ed indicare all'azienda quali altri documenti allegare al fascicolo tecnico;
  • Redigere la dichiarazione CE di conformità;
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine e delle attrezzature di nuovo acquisto al fine di stabilire se le stesse sono rispondenti alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro secondo il D.Lgs 626/94.
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine messe in esercizio dall’Azienda in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva macchine al fine di stabilire se le stesse sono rispondenti alla normativa previgente ed eventualmente redarre un piano di messa a norma con successiva stesura del fascicolo di asseverazione;
  • Assistenza tecnica in occasione degli eventuali sopralluoghi ispettivi da parte degli Organismi competenti in materia.

Se e quando si riscontreranno inosservanze normative, verrà da noi redatto un documento riservato e confidenziale.

 

I NOSTRI CLIENTI

Abbiamo eseguito sopralluoghi in relazione a strutture, impianti e macchinari per Aziende di svariati settori produttivi, di cui riportiamo di seguito elenco sintetico:

Settore meccanico
Settore telecomunicazioni
Settore edile
Settore manifatturiero
Settore agroalimentare
Settore della gomma e plastica

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