Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 (entrato in vigore il 23 gennaio 2002), nell'ambito dei luoghi di lavoro, regolamenta i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Nell'ambito dei luoghi di lavoro significa che sono soggette all'applicazione del DPR 462/01 le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Messa in esercizio.
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. Tale dichiarazione equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità dell’impianto all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all’ASL o all’ARPA.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore non costituisce omologazione.
Il datore di lavoro deve sempre inviare la dichiarazione di conformità dell’impianto all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti entro trenta giorni, ma l’omologazione è effettuata dalla stessa ASL o dall'ARPA competente che effettuano la prima verifica sulla conformità dell'impianto.
Verifiche periodiche.
Secondo gli art. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche. Per questo può rivolgersi a:
- all’ASL o all’ARPA,
- agli organismi accreditati dal Ministero delle Attività Produttive.
La periodicità delle verifiche degli impianti è la seguente:
- 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione,
- 5 anni per tutti gli altri casi.
Verifiche straordinarie.
Le verifiche straordinarie devono essere svolte nei seguenti casi:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- a richiesta del datore di lavoro che dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.
Possono essere svolte:
- dall’ASL o dall’ARPA territorialmente competenti,
- dagli organismi accreditati dal Ministero delle Attività Produttive.
Obblighi del Datore di Lavoro.
Dunque gli obblighi di un datore di lavoro sono i seguenti:
- Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di un impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche, il datore di lavoro classifica gli impianti, individua la periodicità delle verifiche da effettuarsi e invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità alla ISPESL e all'ASL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di terra, all'ASL per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
- Effettua la regolare manutenzione;
- Ha cura di far effettuare alla loro scadenza la verifica periodica rivolgendosi all'ASL o agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Il nostro servizio
La nostra Società, partner commerciale di Eco Tech, Organismo accreditato dal Ministero delle attività produttive, è disponibile a colloqui informativi e di chiarimento al fine di effettuare le verifiche periodiche degli impianti e dispositivi disciplinati dal D.P.R. 462/01.
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