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Rifiuti



D.Lgs 22/97 - D.M. 05/02/1998


L'entrata in vigore dal 12 giugno 1998, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d Decreto Ronchi), pubblicato sul Supplemento Ordinario n°33 alla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 1997 e delle sue successive integrazioni, apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n.389, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 dell'8 novembre 1997, ha abrogato gran parte della precedente normativa vigente ed ha introdotto nuovi obblighi a carico delle aziende produttrici di rifiuti ed a carico delle ditte che effettuano il trasporto, il recupero o lo smaltimento degli stessi.

Tale Decreto cambia radicalmente il vecchio concetto dei rifiuti suddivisi in speciali, tossico/nocivi, residui destinati al riutilizzo e materie prime secondarie, inserendo il concetto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti recuperabili.

E' stata inoltre profondamente innovata la disciplina relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, al fine di prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgenza di ostacoli negli scambi e per il raggiungimento di precisi obbiettivi di recupero e riciclaggio.

La nuova normativa assegna il compito della corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi alle imprese, prevedendo la loro partecipazione al Consorzio Nazionale Imballaggi, denominato CONAI ed ai Consorzi di Filiera per singolo materiale, gestiti direttamente dalle imprese, allo scopo di adempiere alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico, assicurare il raggiungimento degli obbiettivi minimi di recupero e riciclaggio fissati dal D.Lgs 22/97, garantire il raccordo con le attività di raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.

I soggetti coinvolti sono pertanto tutti gli operatori economici quali fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico.

Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16/04/1998) ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/97. Il Decreto prevede che dai cicli produttivi delle aziende non possono più derivare materiali di scarto classificabili come materie prime o residui e quindi riutilizzabili direttamente, ma bensì rifiuti recuperabili che comunque potranno sempre essere destinati al recupero, con le medesime modalità di gestione utilizzate per i rifiuti speciali. Il suddetto Decreto ha abrogato, ad eccezione dei rifiuti pericolosi, i D.M. 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995 che regolamentavano fino ad oggi il settore degli scarti di produzione.
Pertanto con l'eliminazione della categoria dei "mercuriali" o materiali quotati (Allegato 1 del D.M. 5 settembre 1994), tutti gli scarti o residui di lavorazione che vengono avviati al recupero o al riutilizzo, sono da considerarsi rifiuti a tutti gli effetti e pertanto sottoposti a tale disciplina.



IL NOSTRO SERVIZIO

La nostra Società si occupa degli aspetti legati alle problematiche relative alla gestione dei rifiuti.

Nel settore specifico siamo in grado di fornire alle Aziende il necessario supporto tecnico per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il nostro intervento è in grado di garantire le seguenti prestazioni:

  • effettuazione di un esame preliminare della situazione esistente verificando la rispondenza alla normativa vigente, ivi compresa la verifica della corretta gestione delle problematiche relative al CONAI;
  • predisposizione di relazione tecnica riservata e confidenziale riportante nel dettaglio qualsiasi tipo di inadempienza e tutte le indicazioni necessarie al fine di una corretta gestione dei registri di carico/scarico, dei formulari di identificazione per il trasporto, del deposito temporaneo e relative sanzioni amministrative e penali;
  • predisposizione di specifico schema riepilogativo riportante la corretta classificazione e tutti i dati e le scadenze riguardanti ogni singolo rifiuto;
  • sopralluoghi periodici con frequenza prestabilita, al fine della verifica dell'andamento della gestione dei rifiuti;
  • analisi dei rifiuti per stabilire la loro natura;
  • compilazione della denuncia annuale dei rifiuti movimentati (M.U.D. - Legge 70/94);
  • predisposizione ed assistenza sino all'ottenimento dell'autorizzazione delle pratiche per l'esercizio di operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti in genere;
  • predisposizione ed assistenza sino all'ottenimento dell'autorizzazione della pratica per la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti compresi nell'allegato 3 al D.M. 5/9/94, nell'allegato 1 al D.M. 16/1/95 e nell'allegato 1 al D.M. 5/9/94 - ex mercuriali;
  • predisposizione ed assistenza sino all'ottenimento dell'autorizzazione delle pratiche per l'esercizio delle attività di trasporto di rifiuti in genere;
  • predisposizione ed assistenza sino all'ottenimento dell'autorizzazione della pratica per la comunicazione di inizio attività di trasporto di rifiuti compresi nell'allegato 3 al D.M. 5/9/94, nell'allegato 1 al D.M. 16/1/95 e nell'allegato 1 al D.M. 5/9/94 - ex mercuriali;
  • perizie tecniche giurate per l'idoneità dei mezzi per il trasporto di rifiuti.





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